In allegato alla data del 25 luglio 2015, si trasmette il D.D.G. n. 776 in data 21.7.2016 concernente l’oggetto.

Al riguardo, poiché non sono pervenute – da parte delle istituzioni scolastiche – tutte le schede richieste da questo Ufficio, si fa presente che alcuni docenti (i cui nominativi sono evidenziati in grassetto) sono stati iscritti negli elenchi , con il punteggio relativo al precedente anno scolastico e l’indicazione “istanza non pervenuta”.

Nel rammentare che la consegna della scheda da parte del docente alla istituzione scolastica che, a sua volta, la trasmette (dopo averla valutata) a questa Direzione Generale, sottoscritta dal Dirigente scolastica (o suo delegato), non costituisce una opportunità ma, un obbligo contrattuale. Si invitano gli interessati ad adempiere a tale incombenza non oltre il 30 luglio p.v.. Nello stesso termine, da parte dei tutti i docenti iscritti nelle graduatorie che si inviano, potranno essere presentati reclami o segnalazioni avverso errori materiali od omissioni. Al riguardo  pare opportuno evidenziare come nella compilazione degli elenchi:

 

–      non è stato assegnato punteggio per le esigenze di famiglia (ricongiungimento) di cui alla lettera A) del Titolo II dell’Allegato D al C.C.N.I. come previsto dalla nota ministeriale 4911 del 20.5.2013;

 

–      l’anno scolastico corrente (20015\2016) non concorre alla attribuzione di punteggio. Pertanto il punteggio massimo attribuibile (per coloro che sono stati assunti a tempo indeterminato a decorrere dall’a.s. 2004\2005) è quello corrispondente a 11 anni (punti 6 per anno = punti 66);

 

–      la continuità della prestazione del servizio decorre dall’a.s. 2009\2010. Pertanto il punteggio massimo attribuibile (per coloro che prestano servizio ininterrottamente dall’a.s. 2009\2010, nella medesima istituzione scolastica) è quello corrispondente  a 6 anni (punti 2 per ogni anno del quinquennio e punti 3 per il primo anno eccedente il quinquennio. Totale punti 13);

 

–      la precedenza L. 104\1992 non è stata attribuita qualora non sia stata prodotta dagli interessati tutta la certificazione e le dichiarazioni sostitutive richieste dal C.C.N.I.

 

–      il disallineamento contenuto nel foglio exell relativo alla non corrispondenza (in alcuni casi) fra punteggio e ordine di iscrizione in elenco, verrà corretto con la pubblicazione della graduatoria definitiva .

 

–      – la mancata produzione delle istanze da parte di comporterà il collocamento in coda agli elenchi, senza alcun punteggio, nella graduatoria definitiva.

 

 Nicola Sabatino

 

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