Il credito scolastico complessivo è costituito dalla media dei voti cui possono aggiungersi possibili integrazioni (fra cui il Credito formativo)

 

CREDITO FORMATIVO

Come da DPR 323/1998 e da DM 49/2000, il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame di Stato. Le certificazioni comprovanti attività lavorativa devono indicare l’ente a cui sono stati versati i contribuiti di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che escludano l’obbligo dell’adempimento contributivo. Le esperienze che possono dare diritto all’acquisizione dei crediti formativi sono acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza o in collaborazione fra la scuola ed enti esterni giuridicamente riconosciuti, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport. Ai fini della certificazione di tali esperienze, si ritiene che: la certificazione debba essere presentata da un ente/associazione giuridicamente riconosciuto; la certificazione debba presentare una sintetica descrizione dell’esperienza; l’esperienza debba avere una sua durata continuativa e non possa essere episodica (circa 20 ore). Vengono accettate anche esperienze pur episodiche ma che, cumulate, costituiscono un impegno globale significativo (ad esempio, partecipazione a conferenze, per complessive circa 20 ore).

Per l’ECDL il credito viene attribuito solo in caso di conseguimento della patente europea.

 

 

ALTRE VOCI CHE CONCORRONO AL CREDITO SCOLASTICO

La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative promosse e organizzate dalla Scuola non dà luogo all’acquisizione dei crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all’interno della scuola di appartenenza, che concorrono alla definizione del credito scolastico (coro e lab. musicale, ….).

Iniziative extrascolastiche anche promosse dalla Scuola ma svolte in collaborazione con enti o realtà esterne debitamente certificate e conformi ai criteri del DM 49/2000 e del DPR 323/1998 possono essere considerate ai fini del credito (giochi sportivi studenteschi in fasi almeno provinciali, scolaro amico, volontariato, seminari Fondazione Occhialini, certificazioni linguistiche o informatiche, …).

 

I certificati dei crediti formativi vanno presentati in Segreteria entro il 15 maggio di ogni anno.

I crediti devono essere maturati nell’a.s. di riferimento o nell’estate dell’anno scolastico precedente.

 

Per le norme sull’attribuzione del CREDITO SCOLASTICO COMPLESSIVO la disciplina è quella indicata nel foglio seguente.


CREDITO SCOLASTICO COMPLESSIVO (comprendente anche il Credito Formativo e le altre possibili integrazioni)

 1) Il DM 99 del 16 dicembre 2009 ha introdotto una nuova tabella (valida ormai per l’intero Triennio). TABELLA A –  STUDENTI INTERNI

Media dei voti                                      Credito scolastico (punti)

 

I ANNO

II ANNO

III ANNO

M = 6

3-4

3-4

4-5

6 < M ≤ 7

4-5

4-5

5-6

7 < M ≤ 8

5-6

5-6

6-7

8 < M ≤ 9

6-7

6-7

7-8

9 < M ≤ 10

7-8

7-8

8-9

NOTA – M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Al fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente. Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento

vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.

media dei voti estesa alla frazione decimale:

da 0,01 a 0,49 minimo di ogni banda

da 0,50 a 1,00 massimo di ogni banda

 

2) Possibili integrazioni aggiuntive rispetto alla media dei voti (sempre all’interno della banda di oscillazione cui si accede con la media dei voti), che possono completare il CREDITO SCOLASTICO COMPLESSIVO

D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 (art. 11, c.2)  Il punteggio tiene in considerazione “l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi”.

INTEGRAZIONE AGGIUNTIVA CON MEDIA SINO A 9,00

Frequenza assidua

Interesse e impegno ottimi

Attività complementari

Credito formativo

0,25

0,25

0,25

0,25

Con punti 0,25:                       arrotondamento per difetto a punti 0

A partire da punti 0,50            arrotondamento per eccesso a punti 1

Per interesse e impegno e per frequenza assidua: condizione necessaria, anche se non sufficiente, è voto di condotta di almeno 9        

Con media voti superiore a 9,00:

Viene comunque attribuito il punteggio massimo di credito scolastico complessivo, a prescindere da eventuali integrazioni.

 

In caso di giudizio sospeso, su decisione del Collegio docenti viene attribuito il minimo della banda di oscillazione del credito scolastico in presenza di più di una materia con giudizio sospeso e/o in caso di promozione deliberata a maggioranza da parte del Consiglio di classe. Viene attribuito il minino della banda di oscillazione del credito scolastico anche in caso di ammissione all’esame di Stato deliberata dal Consiglio di classe a maggioranza.